Ormai non ci si ricorda nemmeno più perché la curva Sud dello Juventus Stadium fu squalificata per due giornate, successivamente ridotte a una. In realtà nell’ultimo derby di Torino fu una bomba carta lanciata dagli juventini e che provocò il ferimento di undici persone. La squalifica non è mai stata scontata. Inizialmente perché c’era da accertare che l’ordigno fosse stato realmente lanciato dal settore bianconero. Venne arrestato un ultrà della Juventus. Ciò non ha impedito che la squalifica fosse dimezzata. E adesso anche questa giornata di squalifica non sarà scontata alla prima giornata di campionato. Serve un approfondimento istruttorio. Se ne riparlerà il 3 settembre.
Questo il dispositivo in burocratese.
“Il presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, relativamente al ricorso presentato il 5 agosto dalla societa’ Juventus F.C. S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Figc, di cui al C.U. n. 7/CSA 2015/2016, con cui, in parziale riforma della sentenza del Giudice Sportivo presso la Lega Serie A, e’ stata comminata alla societa’ la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello Juventus Stadium denominato “Tribuna Sud” a porte chiuse, oltre l’ammenda pari ad 30.000 euro, a seguito dei fatti occorsi durante la partita Torino F.C.-Juventus F.C., disputatasi allo Stadio Olimpico di Torino il giorno 26/4/2015: ritenuta d’ufficio la sussistenza, nel caso di specie, di profili di rilevanza e di principio tali da determinare la pronuncia delle Sezioni Unite, in relazione alla materia del contendere ed ai suoi effetti sul piano dell’ordinamento sportivo; preso atto della complessita’ della questione proposta; considerata la necessita’ di disporre d’ufficio un approfondimento istruttorio su elementi ritenuti rilevanti ai fini della decisione e riguardanti lo svolgimento dei fatti, la dinamica e il presunto autore del gesto violento; considerato che la prima giornata di Campionato di Calcio di Serie A e’ fissata in data 22-23 agosto 2015 e che l’impossibilita’ di una ravvicinata trattazione del merito, per le suesposte ragioni, fa si’ che le situazioni subiettive della societa’ ricorrente possano subire pregiudizio in ragione della decorrenza del termine; ritenuto, pertanto, che ricorrono sufficienti giustificazioni circa la sussistenza di caso di particolare gravita’ ed urgenza, ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare; ha sospeso l’esecuzione della decisione impugnata fino al 3 settembre 2015 e ha fissato l’udienza per l’esame della sospensiva e del merito al 3 settembre 2015, ore 10.30, dinanzi alle Sezioni Unite.